#roggero
0:35
Sensitive content
This media may contain sensitive content.

Non provo alcuna simpatia per i rapinatori e non intendo rivolgere giudizi morali sommari contro Mario #Roggero. Ha subito una rapina violenta nel proprio negozio, ha visto minacciate la sua sicurezza, la sua famiglia e il lavoro di una vita. È comprensibile che, in quei momenti, paura, rabbia e perdita di controllo possano prevalere sulla lucidità. Il diritto penale deve tenere conto anche della condizione concreta nella quale una persona agisce, senza pretendere da chi ha appena subito una violenza la freddezza di chi giudica anni dopo da un’aula di tribunale. Questa comprensione umana, però, non trasforma automaticamente la reazione in legittima difesa. Secondo la ricostruzione accolta nei tre gradi di giudizio, quando Roggero sparò la rapina era terminata. I rapinatori erano usciti dal negozio, stavano raggiungendo l’automobile e cercavano di fuggire. Roggero li inseguì all’esterno e sparò più colpi, uccidendone due e ferendo il terzo. I giudici hanno escluso che qualcuno gli stesse ancora puntando un’arma o che sussistesse un pericolo attuale per lui o per altre persone. La legittima difesa non autorizza a punire l’aggressore. Consente di usare la forza necessaria per interrompere un’aggressione ancora in corso. Quando il pericolo è cessato, viene meno il presupposto fondamentale della scriminante. Inseguire chi fugge e sparargli non serve più a difendersi da un attacco attuale: è una condotta successiva alla sua conclusione. Non è una particolarità punitiva dell’ordinamento italiano. Nel primo commento troverete ordinamento europei che avrebbero portato allo stesso risultato Pertanto si può discutere seriamente della pena, ma non sostenere seriamente che “la difesa è sempre legittima”. Una formula del genere cancella il confine tra difesa e punizione privata e sarebbe incompatibile con qualunque ordinamento europeo fondato sullo Stato di diritto. Nel caso Roggero, peraltro, le circostanze personali e il contesto della rapina non sono stati completamente ignorati. In primo grado gli furono riconosciute le attenuanti generiche e l’attenuante della provocazione. In appello la pena è stata ridotta da 17 anni a 14 anni e 9 mesi, principalmente rideterminando gli aumenti applicati per il secondo omicidio, il tentato omicidio del terzo rapinatore e il porto dell’arma. La Corte non ha invece riconosciuto le attenuanti nella loro massima estensione, valorizzando anche la mancata resipiscenza dell’imputato. Quattordici anni e nove mesi possono apparire una pena molto severa per un uomo di 72 anni, incensurato e reduce da una rapina traumatica. È quindi legittimo discutere se il trattamento sanzionatorio avrebbe potuto essere ulteriormente mitigato, attribuendo maggiore peso al trauma, alla paura e alla particolare situazione nella quale maturò la reazione. Ma questa è una discussione sulla misura della pena, non sull’esistenza della legittima difesa. Anche un’eventuale grazia sarebbe un atto di clemenza individuale fondato su valutazioni umanitarie e politiche. Non cancellerebbe la responsabilità accertata e non trasformerebbe retroattivamente l’inseguimento e gli spari contro persone in fuga in un atto difensivo. La legge deve proteggere chi subisce rapine, garantire interventi rapidi, sostegno psicologico, risarcimenti effettivi e pene adeguate per i responsabili. Non può però riconoscere a un privato il potere di inseguire e uccidere chi non costituisce più un pericolo attuale. Quel potere non esiste in Italia e non esiste negli ordinamenti europei ai quali normalmente ci confrontiamo.
Fabio Lazza39,780 Aufrufe • vor 3 Tagen
0:35
Sensitive content
This media may contain sensitive content.









